Riconoscimento di attribuzioni nobiliari

Dal 1948, in Italia, i titoli nobiliari non sono più riconosciuti, anche se non proibiti, per effetto della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, come confermato dalla sentenza n.101 del 26 giugno 1967 della Corte Costituzionale, che li "esclude" dalla sfera giuridica, per la quale non hanno alcuna rilevanza, isolandoli in un ambito esclusivamente privatistico.

 

L'attuale assenza giuridica di riconoscimento e tutela dello Stato italiano, ha generato la proliferazione di organismi, accademie, istituzioni e rappresentanze operanti a vario titolo in Italia e all'estero, che accreditano o riconoscono titoli al di fuori di ogni attinenza o riferimento alle norme basilari dell'ordinamento nobiliare italiano, in un sistema incontrollato di associazioni dove chiunque può farsi pubblicare, anche con le titolazioni più fantasiose, in elenchi rilegati in pelle e oro o su siti internet.

Tutto questo, oltre a generare confusione con l'eredità storico-culturale e con la memoria delle antiche famiglie italiane, talvolta è anche contraddistinto da mistificazioni, raggiri e mercificazione, che investono anche le distinzioni cavalleresche. Si è quindi ravvisata l'esigenza di fare chiarezza, non per i titoli in quanto tali, ma perché essi rappresentano un ricco patrimonio di testimonianze connesse con la nostra memoria storica, da rispettare e custodire al pari di altri momenti significativi della nostra cultura e delle nostre tradizioni.

Per questo la Real Casa di Borbone Parma ritiene sia ormai necessario porre in essere codici etici e strumenti di tutela, pur morali, che siano di orientamento in questa incontrollata situazione di "vacatio legis" e che possano avviare la definizione di riferimenti seri e univoci di riconoscimento e di identificazione.
Un lavoro peraltro già iniziato per gli Ordini cavallereschi di natura "non nazionale", che il gruppo di lavoro del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri, coordinato dall'On. Alberto Lembo, ha affrontato con serietà e competenza nell'ambito del dettato della Legge 3 marzo 1951, n.178, dove si è fatta per la prima volta chiarezza in merito agli Ordini dinastici pre-unitari oggetto di autorizzazione all'uso da parte della Repubblica Italiana.

Riteniamo pertanto dovere morale essere interpreti di una iniziativa che possa auspicabilmente, in un futuro prossimo, portare a una comune convergenza con le altre Case italiane titolari di Ordini dinastici "non nazionali", su una proposta che, in prospettiva, possa diventare un cartello unitario di ferme disposizioni interpretative in materia di riconoscimenti nobiliari, che, nell'attale mancanza di riferimenti giuridici, possa trovare forza nella sovrana autorevolezza degli interpreti di questo provvedimento, definendo un ambito entro il quale porsi delle regole attendibili, codificate e riconosciute.

Fatta questa doverosa premessa, volta ad inquadrare il contesto entro il quale si muovono le considerazioni seguenti, la Reale e Ducale Casa di Borbone Parma riconosce per il proprio cerimoniale dinastico titolazioni nobiliari relative al territorio italiano, solo ai discendenti in linea retta maschile dei primi concessionari (fatte salve altre diverse indicazioni esplicitamente espresse nell'atto di concessione), esclusivamente di concessioni, riconoscimenti o rinnovazioni come sotto elencate. Al di fuori di questi, e di quelli che sono espressione delle prerogative della Nostra Casa, la Real Casa di Borbone Parma non riconosce titoli di nobiltà altrimenti radicata o documentata.

 

PROVVEDIMENTI PER SOVRANE PREROGATIVE ATTINENTI L'INTERO TERRITORIO DELL'ATTUALE REPUBBLICA ITALIANA, EX TERRITORI E COLONIE ITALIANE


1. provvedimenti nobiliari dei Re d'Italia (1860-1946), così come dai registri ufficiali del Regno (Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato) ed elenchi nobiliari del 1922 (approvati con R.D. 3 luglio 1921, n.972) e del 1933 (approvati con R.D. 7 settembre 1933, n.1990) con il supplemento per gli anni 1934-1935, pubblicato a Roma nel 1937, compresi i provvedimenti di Umberto II° quale Luogotenente Generale del Regno.

2. famiglie comprese nell'"Elenco Storico della Nobiltà Italiana", edito dal Sovrano Militare Ordine di Malta nel 1960, contenente anche i provvedimenti nobiliari intervenuti successivamente alla pubblicazione degli Elenchi Ufficiali del Regno, sino a tutto il 1947, ultimo anno in cui funzionò la Consulta Araldica, poi soppressa in forza del nuovo ordinamento costituzionale.

3. provvedimenti nobiliari di grazia e di giustizia concessi dal Re Umberto II° di Savoia in esilio, da quando riprese l'esercizio della Sovrana Prerogativa fino alla sua morte, come dagli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana (C.N.I.), anni XLIII-XLVII, 2000-2004, pag.101 e segg.

4. riconoscimenti nobiliari del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.) che facciano riferimento a un processo con prove di giustizia, in favore di titolari di diritti nobiliari ereditari pregressi attinenti uno specifico atto sovrano di nobilitazione e che siano riferibili alla ricezione dell'interessato nelle categorie nobiliari secondo le disposizioni del Codice e della Carta Costituzionale dell'Ordine.

5. riconoscimenti nobiliari di giustizia del Corpo della Nobiltà Italiana come dagli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, anni XLIII-XLVII, 2000-2004, pag. 129 e segg., e successive integrazioni, emessi in favore di titolari di diritti nobiliari ereditari pregressi documentati in forza dell'ultimo "Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano" e del conseguente Ordinamento del C.N.I. Parma.

 

30 settembre 2012.